Cambio di Residenza
A chi è rivolto
Cittadini provenienti da altri Comuni italiani; cittadini provenienti dall'estero (paesi comunitari o extracomunitari).
Descrizione
Residenza in tempo reale (in attuazione del decreto Semplifica Italia (decreto legge 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012, in vigore dal 9 maggio 2012). La residenza è il luogo in cui si ha la dimora abituale. Il cambio di residenza è il trasferimento di un cittadino, un intero nucleo familiare o una parte del nucleo familiare da un Comune italiano o dall’estero in un altro Comune italiano. Il cittadino che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato italiano dello Stato in cui ha stabilito la propria residenza oppure, prima di espatriare, può rendere la dichiarazione al Comune italiano di residenza. La comunicazione del cambio di residenza deve avvenire entro 20 giorni dalla data del trasferimento nella nuova abitazione.
Come fare
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela. La dichiarazione di cambio di residenza deve essere presentata con le seguenti modalità:
- tramite il portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente (ANPR), previa identificazione mediante SPID, CIE o CNS, compilando l’apposito modulo predisposto dal Ministero dell’Interno
- presentata direttamente allo sportello di Anagrafe
- raccomandata all'indirizzo: Comune di Saint-Pierre, Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe – LOCALITA’ TACHE, n. 1, 11010 SAINT-PIERRE
- per via telematica all’indirizzo mail: info@comune.saint-pierre.ao.it
- per PEC: protocollo@pec.comune.saint-pierre.ao.it
Queste ultime possibilità sono consentite ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
- che l’autore sia identificato mediante un documento di identità in corso di validità
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la irricevibilità della stessa, copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
L’art. 55 del D.Lgs. 28/12/2013 n. 154 stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e dispone altresì che in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. In caso di cambio di residenza di un solo genitore con figli minori o di minori che cambiano residenza non contestualmente ai genitori, alla dichiarazione di residenza deve essere allegato il modulo relativo all’assenso del genitore che non si trasferisce.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A) della dichiarazione di residenza predisposto del Ministero dell’Interno (reperibile nella modulistica pubblicata sul sito comunale. Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B della dichiarazione di residenza predisposto del Ministero dell’Interno (reperibile nella modulistica pubblicata sul sito comunale.
La mancanza della documentazione indicata nei rispettivi allegati A) e B) rende la dichiarazione di residenza irricevibile.
A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l’Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione medesima. Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza, stato di famiglia e le altre certificazioni relative a dati già in possesso dell’Ufficio. Solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per “immigrazione”, si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.
Accertamento dei requisiti
L’Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione o la registrazione dei cambiamenti di abitazione. Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso ufficio Anagrafe non effettuerà la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990, l’iscrizione (o la registrazione) si intenderà confermata.
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
L’art. 5 comma 4 del suddetto D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.
Cosa serve
Il modulo ministeriale di richiesta deve necessariamente:
- essere compilato nelle parti obbligatorie contrassegnate da un asterisco (generalità interessato/i compreso il codice fiscale, indirizzo con i riferimenti toponomastici dell'immobile (vie e numero civico) e, in caso di unità abitativa in cui sono già iscritte persone, generalità di un componente la famiglia)
- specificare il titolo di occupazione dell’unità immobiliare, indicando, ove presente, il civico interno o in alternativa i riferimenti catastali (foglio, particella e subalterno) desumibili dal titolo di occupazione dell'immobile (rogito, locazione, comodato d'uso, ecc.)
- essere firmato dall'interessato e dagli altri componenti maggiorenni della famiglia
- contenere in allegato copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo
- nel caso di cittadini stranieri è necessario presentare il permesso di soggiorno originale ed in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare. Per la dimostrazione dei rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura; lo stato di familiare può anche essere desunto dal passaporto
- la dichiarazione di cambio di residenza deve includere il titolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora abituale, oltre agli eventuali dati relativi ai proprietari, nomi cognomi e indirizzi, obbligatori per inviare le informazioni previste dalla legge. Nel caso il titolo di occupazione dell’immobile sia riferito solo all’assenso del proprietario, è necessario presentare la Dichiarazione del proprietario per legittima occupazione di immobile
- si precisa che i documenti allegati alla dichiarazione devono essere leggibili pena l'irricevibilità dell'istanza.
Tempi e scadenze
Entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, il Comune verifica i requisiti, anche attraverso accertamenti svolti dal servizio di polizia locale.
Se il procedimento di cambio di residenza si conclude positivamente, il Comune definirà il provvedimento di iscrizione anagrafica.
In caso di mancanza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione o nel caso in cui gli accertamenti abbiano dato esito negativo, l’ufficio anagrafe provvederà a comunicare all'interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti. Entro 10 giorni dalla comunicazione, l’interessato potrà presentare le proprie osservazioni.
In caso di mancato accoglimento della richiesta, il Comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando l’iscrizione.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, il dichiarante decade dai benefici nel frattempo conseguiti per effetto della dichiarazione e il fatto verrà segnalato alle autorità di pubblica sicurezza.
Quanto costa
Nessun costo